condizioni di vendita
1. Parti contraenti del presente contratto di ormeggio-locazione sono, da un lato, attraverso l’Ufficio di Direzione Portuale, la società concessionaria demaniale marittima Lignano Pineta s.p.a., d’ora in avanti LP s.p.a., e dall’altro il soggetto comandante, proprietario, armatore, conduttore, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, legale rappresentante dell’impresa ente o associazione intestataria dell’unità da diporto, come compiutamente individuato in frontespizio, d’ora in avanti ospite.
2. Oggetto del contratto è la mera messa disposizione dell’ospite, da parte di LP s.p.a., presso l’approdo turistico di Marina Uno, a fronte del corrispettivo indicato nel frontespizio del presente contratto, di un posto ormeggio in acqua per la sosta o lo stazionamento di una unità da diporto (natante, imbarcazione o nave da diporto) che consente anche il pernottamento dell’ospite e dei suoi passeggeri all’interno della stessa, nonché di una serie di prestazioni accessorie aventi ad oggetto l’utilizzo delle infrastrutture portuali di uso comune, la subsomministrazione al posto ormeggio di acqua potabile e di di energia elettrica, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani presso le oasi ecologiche situate in banchina e, a specifica richiesta dell’ospite, compatibilmente con le incombenze del personale dipendente addetto al settore tecnico-portuale, l’assistenza all’ormeggio, al disormeggio ed al transito all’interno dell’approdo, fermo restando che, il personale preposto all’assistenza, non assumerà il comando o la conduzione dell’unità.
3. La conclusione del contratto non comporta, in alcun caso, la presa in consegna e/o custodia, da parte di LP s.p.a., dell’unità da diporto ormeggiata, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti o ad essa riconducibili, che resteranno sempre nella piena ed esclusiva disponibilità e signoria dell’ospite e/o di eventuali terzi suoi affidatari. L’ospite, per tutto il periodo di permanenza dell’unità da diporto presso le infrastrutture d’ormeggio, si assume lo specifico obbligo di curarne custodia e manutenzione, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, per LP s.p.a., per furti e danni di ogni natura, subiti e/o cagionati a terzi, compresi quelli alle infrastrutture portuali.
4. L’ospite prende atto ed accetta che la misura del corrispettivo pattuito indicata nel frontespizio per il periodo ivi indicato, corrisposto per la messa a disposizione del posto ormeggio in acqua e per le prestazioni accessorie sopra individuate è stato determinato, a differenza di un diverso e più oneroso contratto di ormeggio-custodia, tenendo conto della circostanza che non è fornito nessun servizio di custodia, vigilanza o guardiania dell’unità da diporto, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti o ad essa riconducibili.
5. La durata del contratto è indicata in frontespizio, con pagamento anticipato del corrispettivo. Non è previsto alcun rinnovo contrattuale automatico o per fatti concludenti. Il contratto dovrà essere rinnovato solamente per iscritto.
6. L’ospite dichiara di conoscere ed accettare il regolamento interno dell’approdo e di ottemperarne regole e prescrizioni.
7. L’ospite dichiara di aver preso visione e ben conoscere le caratteristiche e le dimensioni (larghezza, lunghezza e profondità) del posto ormeggio e di accettarle senza riserve, ritenendole idonee per l’ormeggio dell’unità da diporto di cui ne ha, ovvero ne avrà, la disponibilità.
8. Il superamento delle predette misure con l’unità da diporto (tenuto conto, a titolo esemplificativo e non limitativo di pertinenze, appendici, tender, moto d’acqua, accessori, parabordi fissi o mobili, delfiniere, pulpiti, bompressi, pinne stabilizzatrici) costituirà automaticamente giusta causa di risoluzione contrattuale, per inadempimento dell’ospite di non scarsa importanza, senza diritto di quest’ultimo ad ottenere la restituzione della quota parte di corrispettivo non goduto.
9. In ogni caso, qualora il superamento delle dimensioni consentite con l’unità da diporto in sosta o stazionamento dovesse cagionare e/o essere causa e/o occasione di danni subiti da terzi durante le manovre di ormeggio, l’ospite sin d’ora esonera LP s.p.a. da ogni e qualsivoglia responsabilità verso i danneggiati al riguardo.
10. Qualora si verifichino, in ambito portuale, anche accidentalmente, sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze liquide e/o solide inquinanti per l’ambiente l’ospite, o chi per esso, è tenuto ad adottare immediatamente ogni comportamento utile o anche solo opportuno al contenimento del danno, avvertendo immediatamente la Direzione Portuale dell’accaduto affinché, per quanto di competenza, adotti gli opportuni provvedimenti, compresa la richiesta di intervento di imprese specializzate per la bonifica. Tutti i costi relativi agli interventi del personale della Direzione Portuale e dei terzi, saranno a carico all’ospite.
11. L’ospite accetta che la permanenza dell’unità da diporto presso il posto ormeggio oltre il termine di cessazione del presente rapporto contrattuale comporterà, per ogni giorno di occupazione, l’applicazione della tariffa giornaliera massima in quel momento prevista, salvo il risarcimento del maggior danno. In questi casi, l’ospite concede a LP s.p.a., anche per il tramite di terzi, la facoltà di trasferire presso altro posto ormeggio l’unità da diporto, ovvero posizionarla a terra, con addebito delle relative spese di alaggio, sosta, conservazione ed eventuale varo, secondo le tariffe in vigore.
12. L’ospite accetta che, qualora l’unità da diporto permanga presso il posto ormeggio oltre il termine di cessazione del presente contratto, i crediti di LP s.p.a. per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione del bene (in acque e/o a terra), godranno dello speciale privilegio sull’unità stessa ai sensi dell’art. 2756 c.c., esonerando LP s.p.a. da eventuali danni derivanti dall’esecuzione dell’eventuale alaggio e messa a terra riconducibili a carente manutenzione del bene, con particolare riferimento allo stato di conservazione della carena o opera viva.
13. L’ospite non potrà cedere a terzi, nemmeno temporaneamente, in tutto o in parte il posto ormeggio ricevuto in godimento e/o le prestazioni accessorie derivanti dal presente contratto. L’ospite non potrà altresì cedere il presente contratto a terzi, senza espressa autorizzazione da parte di LP s.p.a. in forma scritta.
14. La cessione del contratto o la cessione, in tutto o in parte, del posto ormeggio e/o delle prestazioni derivanti dal presente contratto determineranno, automaticamente, la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con l’obbligo per l’ospite di abbandonare, ovvero far abbandonare, il posto ormeggio occupato, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
15. Qualora l’ospite affidi a terzi l’utilizzo o il comando dell’unità da diporto all’interno dell’approdo o eserciti una delle attività previste dall’art. 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modifiche/integrazioni (locazione e noleggio di unità per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché fornitura di unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo) si assume l’onere di portare loro a conoscenza delle presenti condizioni contrattuali e delle norme di comportamento del regolamento interno dell’approdo. L’ospite si assume comunque l’obbligo di rendere edotti delle regole di condotta all’interno dell’approdo i propri dipendenti, ausiliari, ospiti e passeggeri, rimanendo responsabile di eventuali loro inosservanze.
16. Ai sensi dell’art. 186 del codice della navigazione, tutte le persone a bordo saranno soggette all’autorità del comandante dell’unità da diporto.
17. Senza pregiudizio dei provvedimenti adottati dall’Autorità competente, la Direzione Portuale potrà, nell’ambito dei poteri derivanti dall’atto di concessione demaniale marittima, attraverso preposto personale appositamente munito di tenuta di riconoscimento, impartire opportuni ordini e disposizioni.
18. L’unità da diporto dovrà essere ormeggiata esclusivamente con cime ed accessori d’ormeggio dell’ospite. Anche in relazione ai criteri di adeguatezza d’ormeggio utilizzati, l’ospite rimarrà l’unico responsabile della messa in sicurezza della propria unità da diporto e risponderà dei danni diretti ed indiretti causati o ad essa riconducibili, nei confronti di chiunque provocati. A tale scopo, dichiara di avere già sottoscritto adeguata copertura assicurativa per la R.C. verso terzi, comprendendosi, tra i rischi assicurati, anche eventuali danni cagionati ad altre unità da diporto ed alle infrastrutture portuali che, a specifica semplice richiesta, dovrà essere esibita presso la Direzione Portuale.
19. La Direzione Portuale potrà impartire il rinforzo degli ormeggi ritenuti non idonei e/o non sicuri e, in caso di inerzia, a salvaguardia delle infrastrutture, avrà facoltà di provvedervi direttamente, senza per questo avere così assunto alcun onere di custodia dell’unità, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti, con addebito delle relative spese, secondo le tariffe in vigore.
Per interventi alle infrastrutture, per esigenze di manutenzione, sicurezza o in caso di emergenza, l’ospite concede espressamente facoltà alla Direzione Portuale di intervenire direttamente sull’unità da diporto, effettuando qualsiasi ormeggio, disormeggio, manovra, trasferimento a terra o altro intervento utile o opportuno all’efficienza o sicurezza dell’approdo, alla sicurezza dei terzi e dei beni dei terzi, senza per questo aver così trasferito oneri di custodia dell’unità, delle pertinenze e degli accessori. Gli interventi di sicurezza ed emergenza comporteranno l’addebito delle relative spese, secondo le tariffe in vigore.
20. Al fine di garantire una quota pari a un decimo dei posti ormeggio complessivamente fruibili da destinare alle unità da diporto dei terzi in transito, in adempimento degli obblighi imposti dall’amministrazione concedente a LP s.p.a. con l’atto di concessione demaniale marittima, l’ospite prende atto ed accetta che, durante i suoi periodi di navigazione per mare o per fiume (di almeno una notte fuori approdo) ovvero, durante i giorni in cui la sua unità da diporto sarà ricoverata presso Cantieri per il rimessaggio, il posto ormeggio messo a disposizione potrà essere utilizzato dalla Direzione Portuale per consentire l’ormeggio passeggero delle unità in transito, rinunciando esso ospite sin da ora a qualsiasi forma di rimborso o di pagamento per il predetto utilizzo temporaneo del posto ormeggio da parte di terzi, fermo restando che l’ospite non sarà in alcun modo responsabile dell’ormeggio transiente altrui.
21. L’ospite dichiara che la propria unità da diporto si trova in perfette condizioni di navigabilità e di manutenzione, con particolare riferimento allo stato di conservazione della carena o opera viva, all’efficienza degli apparati di propulsione ed elettrici, ove presenti.
Nei casi previsti dalla legge, l’ospite garantisce che l’unità da diporto è dotata di regolare licenza di navigazione, di idoneo certificato di sicurezza e di dotazioni di sicurezza conformi alla normativa in vigore. In ogni caso, per tutto il periodo di permanenza presso le infrastrutture portuali, l’ospite si assume lo specifico obbligo di adempiere ad ogni prescrizione di legge e/o regolamento in vigore per la nautica di diporto.
22. L’unità da diporto dovrà essere ormeggiata esclusivamente con cime ed accessori d'ormeggio dell’ospite. Anche in relazione ai criteri di adeguatezza d’ormeggio utilizzati, l’ospite rimarrà l’unico responsabile della messa in sicurezza della propria unità da diporto e risponderà dei danni diretti ed indiretti causati o ad essa riconducibili, nei confronti di chiunque provocati, con conseguente esonero di responsabilità per LP s.p.a.. A tale scopo, dichiara di avere già sottoscritto adeguata copertura assicurativa per la R.C. verso terzi, comprendendosi, tra i rischi assicurati, anche eventuali danni cagionati ad altre unità da diporto ed alle infrastrutture portuali che, a specifica semplice richiesta, dovrà essere esibita presso la Direzione Portuale.
23. Durante la sosta o lo stazionamento dell’unità da diporto presso il posto ormeggio, per ragioni di sicurezza concernenti possibili cortocircuiti, sovraccarichi o incendi a bordo è assolutamente vietato, in assenza di persone capaci di agire costantemente presenti a bordo, lasciare attive, accese o comunque collegate alla colonnina di terra di erogazione di energia elettrica apparecchiature di bordo. Qualora tale divieto sarà disatteso, LP s.p.a. non risponderà né di interruzioni di subsomministrazione di energia elettrica, né di eventuali danni conseguentemente subiti dall’unità da diporto, con esclusiva responsabilità dell’ospite anche per eventuali danni cagionati alle infrastrutture portuali, ai terzi e/o ai beni dei terzi.
24. Prima dell’avvio dei motori entrobordo, l’ospite, o chi per esso, dovrà provvedere all’aerazione del vano motore, salvo che l’unità da diporto sia dotata di efficiente sistema automatico di ventilazione.
25. LP s.p.a., non risponderà di sottrazioni o danneggiamenti di cime, cavi elettrici e/o accessori d’ormeggio dell’ospite lasciati incustoditi sulle paline di ormeggio, in banchina o comunque in ambito portuale, sia durante l’ormeggio dell’unità al posto barca che durante il tempo della navigazione.
26. Per ragioni di sicurezza, senza autorizzazione della Direzione Portuale, è vietato immergersi all’interno del porto e comunque nello specchio d’acqua relativo al posto ormeggio per effettuare interventi, ispezioni o controlli. Senza autorizzazione dell’Autorità competente è vietata la pesca nell’ambito dell’approdo.
27. All’interno dell’approdo la velocità di transito in navigazione massima consentita è di tre nodi, e comunque tale da non provocare ondosità sensibile. L’ospite si obbliga a rispettare tale limite e ad adottare tutta la diligenza e prudenza richieste per le manovre in ambito portuale.
28. All’attracco è vietato mettere in moto, in qualunque orario, motori non muniti di efficiente silenziatore allo scarico.
é vietata la ricarica a motore degli accumulatori di energia elettrica. è vietato accendere, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali o ausiliari delle unità da diporto per prove prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00, nonché dal maggio al settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
29. Qualora l’ospite, in proprio o attraverso imprese o altri soggetti esterni, intenda compiere interventi di manutenzione/riparazione sull’unità da diporto presso il proprio posto ormeggio, dovrà farne apposita richiesta per iscritto alla Direzione Portuale. La richiesta, dovrà contenere l’identificazione degli eventuali soggetti esterni, la documentazione relativa all’idoneità tecnico professionale degli stessi e la durata presumibile dell’intervento, nonché una dichiarazione di esonero di responsabilità in favore di LP s.p.a. in ordine ai rischi conseguenti l’intervento. In ogni caso, l’ospite si obbliga affinché gli interventi non provochino il minimo disturbo o disagio agli altri ospiti e/o cagionino danni alle strutture, alle altre unità, ai terzi e/o ai beni dei terzi. L’intervento potrà essere compiuto solo previo rilascio di espressa autorizzazione da parte della Direzione Portuale.
30. E’ vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di sostanze, di liquidi reflui (compresi quelli derivanti dall’utilizzo dei servizi igienici di bordo), di detriti o altro in ambito portuale. I rifiuti solidi urbani dovranno essere collocati negli appositi contenitori posti lungo le banchine. I rifiuti pericolosi, tossici o nocivi, dovranno essere smaltiti solo nei modi stabiliti dalla legge. E’ vietato altresì ingombrare con attrezzature di bordo o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, passaggi, marciapiedi, parcheggi, banchine, moli e pontili e comunque tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. La Direzione Portuale si riserva facoltà di intervento per la rimozione, con addebito all’ospite delle relative spese.
31. Al fine dell’immediato riconoscimento in transito in entrata o uscita dall’approdo, l’unità da diporto dell’ospite dovrà esporre, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l’apposito guidone distintivo di Marina Uno.
Per motivi di polizia marittima, per ragioni di gestione dell’approdo ovvero quando sia richiesto dall’Autorità, l’ospite e i suoi frequentatori dovranno fornire i propri dati personali e quelli dell’unità da diporto alla Direzione Portuale.
32. L’ospite ha l’obbligo di prendere visione e conoscenza, presso la Direzione Portuale e/o nelle apposite bacheche situate in ambito portuale, di eventuali Avvisi ai diportisti, di Ordinanze o altri provvedimenti emessi dall’Autorità marittima o da altri Organi di amministrazione dello Stato.
33. Qualora si verifichino eventi straordinari all’interno dell’approdo, l’ospite sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Portuale che, valutato il fatto, per quanto di sua competenza, provvederà ad inoltrare denunzia di evento straordinario all’Autorità Marittima.
34. Qualora l’ospita abbia concordato anche l’utilizzo di un posto auto in ambito portuale, esso si impegna a parcheggiare l’automobile chiusa, priva delle chiavi e di beni ed accessori al suo interno. Lo stazionamento in posizione non consentita dei mezzi dell’ospite e/o dei suoi frequentatori daranno luogo alla rimozione forzata a spese del primo.
35. Motivo di recesso anticipato dal presente rapporto contrattuale da parte di LP s.p.a. potrà essere la decadenza e/o la revoca della concessione demaniale marittima da parte dell’Autorità competente. In questi casi, salvo colpa grave della società concessionaria, l’ospite prende atto e accetta l’esclusione di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento in suo favore da parte di LP s.p.a.
36. Con la sottoscrizione, l’ospite conferma i dati personali e dell’unità da diporto indicati sul frontespizio.
Eventuali variazioni di dati in corso di rapporto, per assumere validità, dovranno essere comunicate a LP s.p.a. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
37. La Direzione Portuale si riserva la facoltà, all’occorrenza con l’intervento della pubblica Autorità competente e ferme restando anche le prerogative di tutti gli Organi di amministrazione dello Stato, di allontanare le persone frequentatori dell’ospite che non osservino le regole comportamentali o si rifiutino di fornire generalità e/o documenti.
38. Fatta salva la giurisdizione dell’Amministrazione statale competente e/o la prevalenza del foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, per ogni controversia che dovesse insorgere in riferimento al presente contratto, ivi compresa la sua validità, interpretazione, esecuzione, e comunque nulla escluso, la competenza territoriale esclusiva è quella del foro di Udine, con esclusione di ogni altro foro.
2. Oggetto del contratto è la mera messa disposizione dell’ospite, da parte di LP s.p.a., presso l’approdo turistico di Marina Uno, a fronte del corrispettivo indicato nel frontespizio del presente contratto, di un posto ormeggio in acqua per la sosta o lo stazionamento di una unità da diporto (natante, imbarcazione o nave da diporto) che consente anche il pernottamento dell’ospite e dei suoi passeggeri all’interno della stessa, nonché di una serie di prestazioni accessorie aventi ad oggetto l’utilizzo delle infrastrutture portuali di uso comune, la subsomministrazione al posto ormeggio di acqua potabile e di di energia elettrica, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani presso le oasi ecologiche situate in banchina e, a specifica richiesta dell’ospite, compatibilmente con le incombenze del personale dipendente addetto al settore tecnico-portuale, l’assistenza all’ormeggio, al disormeggio ed al transito all’interno dell’approdo, fermo restando che, il personale preposto all’assistenza, non assumerà il comando o la conduzione dell’unità.
3. La conclusione del contratto non comporta, in alcun caso, la presa in consegna e/o custodia, da parte di LP s.p.a., dell’unità da diporto ormeggiata, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti o ad essa riconducibili, che resteranno sempre nella piena ed esclusiva disponibilità e signoria dell’ospite e/o di eventuali terzi suoi affidatari. L’ospite, per tutto il periodo di permanenza dell’unità da diporto presso le infrastrutture d’ormeggio, si assume lo specifico obbligo di curarne custodia e manutenzione, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, per LP s.p.a., per furti e danni di ogni natura, subiti e/o cagionati a terzi, compresi quelli alle infrastrutture portuali.
4. L’ospite prende atto ed accetta che la misura del corrispettivo pattuito indicata nel frontespizio per il periodo ivi indicato, corrisposto per la messa a disposizione del posto ormeggio in acqua e per le prestazioni accessorie sopra individuate è stato determinato, a differenza di un diverso e più oneroso contratto di ormeggio-custodia, tenendo conto della circostanza che non è fornito nessun servizio di custodia, vigilanza o guardiania dell’unità da diporto, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti o ad essa riconducibili.
5. La durata del contratto è indicata in frontespizio, con pagamento anticipato del corrispettivo. Non è previsto alcun rinnovo contrattuale automatico o per fatti concludenti. Il contratto dovrà essere rinnovato solamente per iscritto.
6. L’ospite dichiara di conoscere ed accettare il regolamento interno dell’approdo e di ottemperarne regole e prescrizioni.
7. L’ospite dichiara di aver preso visione e ben conoscere le caratteristiche e le dimensioni (larghezza, lunghezza e profondità) del posto ormeggio e di accettarle senza riserve, ritenendole idonee per l’ormeggio dell’unità da diporto di cui ne ha, ovvero ne avrà, la disponibilità.
8. Il superamento delle predette misure con l’unità da diporto (tenuto conto, a titolo esemplificativo e non limitativo di pertinenze, appendici, tender, moto d’acqua, accessori, parabordi fissi o mobili, delfiniere, pulpiti, bompressi, pinne stabilizzatrici) costituirà automaticamente giusta causa di risoluzione contrattuale, per inadempimento dell’ospite di non scarsa importanza, senza diritto di quest’ultimo ad ottenere la restituzione della quota parte di corrispettivo non goduto.
9. In ogni caso, qualora il superamento delle dimensioni consentite con l’unità da diporto in sosta o stazionamento dovesse cagionare e/o essere causa e/o occasione di danni subiti da terzi durante le manovre di ormeggio, l’ospite sin d’ora esonera LP s.p.a. da ogni e qualsivoglia responsabilità verso i danneggiati al riguardo.
10. Qualora si verifichino, in ambito portuale, anche accidentalmente, sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze liquide e/o solide inquinanti per l’ambiente l’ospite, o chi per esso, è tenuto ad adottare immediatamente ogni comportamento utile o anche solo opportuno al contenimento del danno, avvertendo immediatamente la Direzione Portuale dell’accaduto affinché, per quanto di competenza, adotti gli opportuni provvedimenti, compresa la richiesta di intervento di imprese specializzate per la bonifica. Tutti i costi relativi agli interventi del personale della Direzione Portuale e dei terzi, saranno a carico all’ospite.
11. L’ospite accetta che la permanenza dell’unità da diporto presso il posto ormeggio oltre il termine di cessazione del presente rapporto contrattuale comporterà, per ogni giorno di occupazione, l’applicazione della tariffa giornaliera massima in quel momento prevista, salvo il risarcimento del maggior danno. In questi casi, l’ospite concede a LP s.p.a., anche per il tramite di terzi, la facoltà di trasferire presso altro posto ormeggio l’unità da diporto, ovvero posizionarla a terra, con addebito delle relative spese di alaggio, sosta, conservazione ed eventuale varo, secondo le tariffe in vigore.
12. L’ospite accetta che, qualora l’unità da diporto permanga presso il posto ormeggio oltre il termine di cessazione del presente contratto, i crediti di LP s.p.a. per le prestazioni e per le spese relative alla conservazione del bene (in acque e/o a terra), godranno dello speciale privilegio sull’unità stessa ai sensi dell’art. 2756 c.c., esonerando LP s.p.a. da eventuali danni derivanti dall’esecuzione dell’eventuale alaggio e messa a terra riconducibili a carente manutenzione del bene, con particolare riferimento allo stato di conservazione della carena o opera viva.
13. L’ospite non potrà cedere a terzi, nemmeno temporaneamente, in tutto o in parte il posto ormeggio ricevuto in godimento e/o le prestazioni accessorie derivanti dal presente contratto. L’ospite non potrà altresì cedere il presente contratto a terzi, senza espressa autorizzazione da parte di LP s.p.a. in forma scritta.
14. La cessione del contratto o la cessione, in tutto o in parte, del posto ormeggio e/o delle prestazioni derivanti dal presente contratto determineranno, automaticamente, la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con l’obbligo per l’ospite di abbandonare, ovvero far abbandonare, il posto ormeggio occupato, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
15. Qualora l’ospite affidi a terzi l’utilizzo o il comando dell’unità da diporto all’interno dell’approdo o eserciti una delle attività previste dall’art. 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modifiche/integrazioni (locazione e noleggio di unità per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché fornitura di unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo) si assume l’onere di portare loro a conoscenza delle presenti condizioni contrattuali e delle norme di comportamento del regolamento interno dell’approdo. L’ospite si assume comunque l’obbligo di rendere edotti delle regole di condotta all’interno dell’approdo i propri dipendenti, ausiliari, ospiti e passeggeri, rimanendo responsabile di eventuali loro inosservanze.
16. Ai sensi dell’art. 186 del codice della navigazione, tutte le persone a bordo saranno soggette all’autorità del comandante dell’unità da diporto.
17. Senza pregiudizio dei provvedimenti adottati dall’Autorità competente, la Direzione Portuale potrà, nell’ambito dei poteri derivanti dall’atto di concessione demaniale marittima, attraverso preposto personale appositamente munito di tenuta di riconoscimento, impartire opportuni ordini e disposizioni.
18. L’unità da diporto dovrà essere ormeggiata esclusivamente con cime ed accessori d’ormeggio dell’ospite. Anche in relazione ai criteri di adeguatezza d’ormeggio utilizzati, l’ospite rimarrà l’unico responsabile della messa in sicurezza della propria unità da diporto e risponderà dei danni diretti ed indiretti causati o ad essa riconducibili, nei confronti di chiunque provocati. A tale scopo, dichiara di avere già sottoscritto adeguata copertura assicurativa per la R.C. verso terzi, comprendendosi, tra i rischi assicurati, anche eventuali danni cagionati ad altre unità da diporto ed alle infrastrutture portuali che, a specifica semplice richiesta, dovrà essere esibita presso la Direzione Portuale.
19. La Direzione Portuale potrà impartire il rinforzo degli ormeggi ritenuti non idonei e/o non sicuri e, in caso di inerzia, a salvaguardia delle infrastrutture, avrà facoltà di provvedervi direttamente, senza per questo avere così assunto alcun onere di custodia dell’unità, delle pertinenze e degli accessori in essa contenuti, con addebito delle relative spese, secondo le tariffe in vigore.
Per interventi alle infrastrutture, per esigenze di manutenzione, sicurezza o in caso di emergenza, l’ospite concede espressamente facoltà alla Direzione Portuale di intervenire direttamente sull’unità da diporto, effettuando qualsiasi ormeggio, disormeggio, manovra, trasferimento a terra o altro intervento utile o opportuno all’efficienza o sicurezza dell’approdo, alla sicurezza dei terzi e dei beni dei terzi, senza per questo aver così trasferito oneri di custodia dell’unità, delle pertinenze e degli accessori. Gli interventi di sicurezza ed emergenza comporteranno l’addebito delle relative spese, secondo le tariffe in vigore.
20. Al fine di garantire una quota pari a un decimo dei posti ormeggio complessivamente fruibili da destinare alle unità da diporto dei terzi in transito, in adempimento degli obblighi imposti dall’amministrazione concedente a LP s.p.a. con l’atto di concessione demaniale marittima, l’ospite prende atto ed accetta che, durante i suoi periodi di navigazione per mare o per fiume (di almeno una notte fuori approdo) ovvero, durante i giorni in cui la sua unità da diporto sarà ricoverata presso Cantieri per il rimessaggio, il posto ormeggio messo a disposizione potrà essere utilizzato dalla Direzione Portuale per consentire l’ormeggio passeggero delle unità in transito, rinunciando esso ospite sin da ora a qualsiasi forma di rimborso o di pagamento per il predetto utilizzo temporaneo del posto ormeggio da parte di terzi, fermo restando che l’ospite non sarà in alcun modo responsabile dell’ormeggio transiente altrui.
21. L’ospite dichiara che la propria unità da diporto si trova in perfette condizioni di navigabilità e di manutenzione, con particolare riferimento allo stato di conservazione della carena o opera viva, all’efficienza degli apparati di propulsione ed elettrici, ove presenti.
Nei casi previsti dalla legge, l’ospite garantisce che l’unità da diporto è dotata di regolare licenza di navigazione, di idoneo certificato di sicurezza e di dotazioni di sicurezza conformi alla normativa in vigore. In ogni caso, per tutto il periodo di permanenza presso le infrastrutture portuali, l’ospite si assume lo specifico obbligo di adempiere ad ogni prescrizione di legge e/o regolamento in vigore per la nautica di diporto.
22. L’unità da diporto dovrà essere ormeggiata esclusivamente con cime ed accessori d'ormeggio dell’ospite. Anche in relazione ai criteri di adeguatezza d’ormeggio utilizzati, l’ospite rimarrà l’unico responsabile della messa in sicurezza della propria unità da diporto e risponderà dei danni diretti ed indiretti causati o ad essa riconducibili, nei confronti di chiunque provocati, con conseguente esonero di responsabilità per LP s.p.a.. A tale scopo, dichiara di avere già sottoscritto adeguata copertura assicurativa per la R.C. verso terzi, comprendendosi, tra i rischi assicurati, anche eventuali danni cagionati ad altre unità da diporto ed alle infrastrutture portuali che, a specifica semplice richiesta, dovrà essere esibita presso la Direzione Portuale.
23. Durante la sosta o lo stazionamento dell’unità da diporto presso il posto ormeggio, per ragioni di sicurezza concernenti possibili cortocircuiti, sovraccarichi o incendi a bordo è assolutamente vietato, in assenza di persone capaci di agire costantemente presenti a bordo, lasciare attive, accese o comunque collegate alla colonnina di terra di erogazione di energia elettrica apparecchiature di bordo. Qualora tale divieto sarà disatteso, LP s.p.a. non risponderà né di interruzioni di subsomministrazione di energia elettrica, né di eventuali danni conseguentemente subiti dall’unità da diporto, con esclusiva responsabilità dell’ospite anche per eventuali danni cagionati alle infrastrutture portuali, ai terzi e/o ai beni dei terzi.
24. Prima dell’avvio dei motori entrobordo, l’ospite, o chi per esso, dovrà provvedere all’aerazione del vano motore, salvo che l’unità da diporto sia dotata di efficiente sistema automatico di ventilazione.
25. LP s.p.a., non risponderà di sottrazioni o danneggiamenti di cime, cavi elettrici e/o accessori d’ormeggio dell’ospite lasciati incustoditi sulle paline di ormeggio, in banchina o comunque in ambito portuale, sia durante l’ormeggio dell’unità al posto barca che durante il tempo della navigazione.
26. Per ragioni di sicurezza, senza autorizzazione della Direzione Portuale, è vietato immergersi all’interno del porto e comunque nello specchio d’acqua relativo al posto ormeggio per effettuare interventi, ispezioni o controlli. Senza autorizzazione dell’Autorità competente è vietata la pesca nell’ambito dell’approdo.
27. All’interno dell’approdo la velocità di transito in navigazione massima consentita è di tre nodi, e comunque tale da non provocare ondosità sensibile. L’ospite si obbliga a rispettare tale limite e ad adottare tutta la diligenza e prudenza richieste per le manovre in ambito portuale.
28. All’attracco è vietato mettere in moto, in qualunque orario, motori non muniti di efficiente silenziatore allo scarico.
é vietata la ricarica a motore degli accumulatori di energia elettrica. è vietato accendere, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali o ausiliari delle unità da diporto per prove prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00, nonché dal maggio al settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
29. Qualora l’ospite, in proprio o attraverso imprese o altri soggetti esterni, intenda compiere interventi di manutenzione/riparazione sull’unità da diporto presso il proprio posto ormeggio, dovrà farne apposita richiesta per iscritto alla Direzione Portuale. La richiesta, dovrà contenere l’identificazione degli eventuali soggetti esterni, la documentazione relativa all’idoneità tecnico professionale degli stessi e la durata presumibile dell’intervento, nonché una dichiarazione di esonero di responsabilità in favore di LP s.p.a. in ordine ai rischi conseguenti l’intervento. In ogni caso, l’ospite si obbliga affinché gli interventi non provochino il minimo disturbo o disagio agli altri ospiti e/o cagionino danni alle strutture, alle altre unità, ai terzi e/o ai beni dei terzi. L’intervento potrà essere compiuto solo previo rilascio di espressa autorizzazione da parte della Direzione Portuale.
30. E’ vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di sostanze, di liquidi reflui (compresi quelli derivanti dall’utilizzo dei servizi igienici di bordo), di detriti o altro in ambito portuale. I rifiuti solidi urbani dovranno essere collocati negli appositi contenitori posti lungo le banchine. I rifiuti pericolosi, tossici o nocivi, dovranno essere smaltiti solo nei modi stabiliti dalla legge. E’ vietato altresì ingombrare con attrezzature di bordo o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, passaggi, marciapiedi, parcheggi, banchine, moli e pontili e comunque tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. La Direzione Portuale si riserva facoltà di intervento per la rimozione, con addebito all’ospite delle relative spese.
31. Al fine dell’immediato riconoscimento in transito in entrata o uscita dall’approdo, l’unità da diporto dell’ospite dovrà esporre, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l’apposito guidone distintivo di Marina Uno.
Per motivi di polizia marittima, per ragioni di gestione dell’approdo ovvero quando sia richiesto dall’Autorità, l’ospite e i suoi frequentatori dovranno fornire i propri dati personali e quelli dell’unità da diporto alla Direzione Portuale.
32. L’ospite ha l’obbligo di prendere visione e conoscenza, presso la Direzione Portuale e/o nelle apposite bacheche situate in ambito portuale, di eventuali Avvisi ai diportisti, di Ordinanze o altri provvedimenti emessi dall’Autorità marittima o da altri Organi di amministrazione dello Stato.
33. Qualora si verifichino eventi straordinari all’interno dell’approdo, l’ospite sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Portuale che, valutato il fatto, per quanto di sua competenza, provvederà ad inoltrare denunzia di evento straordinario all’Autorità Marittima.
34. Qualora l’ospita abbia concordato anche l’utilizzo di un posto auto in ambito portuale, esso si impegna a parcheggiare l’automobile chiusa, priva delle chiavi e di beni ed accessori al suo interno. Lo stazionamento in posizione non consentita dei mezzi dell’ospite e/o dei suoi frequentatori daranno luogo alla rimozione forzata a spese del primo.
35. Motivo di recesso anticipato dal presente rapporto contrattuale da parte di LP s.p.a. potrà essere la decadenza e/o la revoca della concessione demaniale marittima da parte dell’Autorità competente. In questi casi, salvo colpa grave della società concessionaria, l’ospite prende atto e accetta l’esclusione di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento in suo favore da parte di LP s.p.a.
36. Con la sottoscrizione, l’ospite conferma i dati personali e dell’unità da diporto indicati sul frontespizio.
Eventuali variazioni di dati in corso di rapporto, per assumere validità, dovranno essere comunicate a LP s.p.a. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
37. La Direzione Portuale si riserva la facoltà, all’occorrenza con l’intervento della pubblica Autorità competente e ferme restando anche le prerogative di tutti gli Organi di amministrazione dello Stato, di allontanare le persone frequentatori dell’ospite che non osservino le regole comportamentali o si rifiutino di fornire generalità e/o documenti.
38. Fatta salva la giurisdizione dell’Amministrazione statale competente e/o la prevalenza del foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, per ogni controversia che dovesse insorgere in riferimento al presente contratto, ivi compresa la sua validità, interpretazione, esecuzione, e comunque nulla escluso, la competenza territoriale esclusiva è quella del foro di Udine, con esclusione di ogni altro foro.